
1. Valore massimo non imponibile
Secondo la normativa vigente, i redditi costituiti da regali in denaro e/o in natura, inclusi i buoni regalo, concessi ai dipendenti in occasione di determinate festività, nonché quelli concessi ai loro figli minorenni, sono non imponibili, a condizione che l’importo concesso a ciascuna persona non superi 300 lei per ogni evento (ad esempio: Pasqua, 1° giugno, Natale, ecc.).
Questo limite si applica separatamente a ciascun dipendente e a ciascun figlio minorenne.
Esempio: un dipendente con due figli minorenni può ricevere, senza tassazione, un importo totale di 900 lei: 300 lei per sé + 300 lei per ciascun figlio.
2. Trattamento fiscale: quali imposte si applicano?
Il regime fiscale dipende strettamente dal rispetto del limite di 300 lei:
• Per importi fino a 300 lei: il valore è considerato non imponibile. Non sono dovute l’imposta sul reddito (10%) né i contributi sociali obbligatori (previdenza sociale 25%, assicurazione sanitaria 10%, contributo assicurativo per il lavoro 2,25%).
• Per importi superiori a 300 lei: la parte eccedente il limite è trattata come reddito da lavoro dipendente ed è inclusa nella base imponibile per tutte le imposte salariali applicabili.
3. Condizioni di concessione e documentazione necessaria
Affinché tali benefici siano deducibili ed esenti da imposte, il datore di lavoro deve rispettare le seguenti condizioni:
Previsione negli atti interni
La concessione dei regali deve essere prevista nel Contratto Collettivo di Lavoro, nel Regolamento Interno o in altre politiche aziendali. In assenza di tali previsioni, le somme possono essere considerate benefici salariali e saranno interamente soggette a tassazione, anche se rientrano nel limite di 300 lei.
Occasione della concessione
Le agevolazioni fiscali si applicano esclusivamente in occasione di festività espressamente previste dal Codice Fiscale, come Natale, Pasqua, 1° giugno (per i bambini) e 8 marzo (per le dipendenti donne). La concessione di tali benefici in altri periodi o per altre occasioni (ad esempio compleanni, team building, onomastici, ecc.) non beneficia dello stesso regime fiscale agevolato e comporta la tassazione integrale delle somme concesse.
Documentazione giustificativa
• Elenco nominativo dei dipendenti (e, se del caso, dei figli minorenni) beneficiari dei regali;
• Copie dei certificati di nascita dei figli, per giustificare l’erogazione delle somme destinate a questi ultimi.
4. Buoni regalo vs. regali in denaro o in natura
A seguito delle recenti modifiche legislative, i buoni regalo possono essere concessi esclusivamente ai dipendenti dell’azienda (per campagne promozionali o di marketing rivolte a terzi si applica un regime fiscale distinto). Essi sono soggetti allo stesso limite di 300 lei per persona per evento ai fini dell’esenzione.
Nel caso di regali in natura (beni), è importante notare che la deducibilità può essere limitata. Le spese per regali concessi ai dipendenti rientrano nella categoria delle spese sociali e sono deducibili, ai fini del calcolo dell’imposta sul profitto, nel limite del 5% del totale delle spese salariali. Per questo motivo, molte aziende preferiscono concedere benefici sotto forma di buoni regalo elettronici o trasferimenti diretti sul conto.