deAlexandru Franzen Gennaio 19, 2026

Regime fiscale dei regali natalizi

La concessione dei regali natalizi dipende dal rispetto dei limiti fiscali imposti dal Codice Fiscale per poter beneficiare delle esenzioni fiscali.

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1. Valore massimo non imponibile

Secondo la normativa vigente, i redditi costituiti da regali in denaro e/o in natura, inclusi i buoni regalo, concessi ai dipendenti in occasione di determinate festività, nonché quelli concessi ai loro figli minorenni, sono non imponibili, a condizione che l’importo concesso a ciascuna persona non superi 300 lei per ogni evento (ad esempio: Pasqua, 1° giugno, Natale, ecc.).

Questo limite si applica separatamente a ciascun dipendente e a ciascun figlio minorenne.
Esempio: un dipendente con due figli minorenni può ricevere, senza tassazione, un importo totale di 900 lei: 300 lei per sé + 300 lei per ciascun figlio.

2. Trattamento fiscale: quali imposte si applicano?

Il regime fiscale dipende strettamente dal rispetto del limite di 300 lei:
• Per importi fino a 300 lei: il valore è considerato non imponibile. Non sono dovute l’imposta sul reddito (10%) né i contributi sociali obbligatori (previdenza sociale 25%, assicurazione sanitaria 10%, contributo assicurativo per il lavoro 2,25%).
• Per importi superiori a 300 lei: la parte eccedente il limite è trattata come reddito da lavoro dipendente ed è inclusa nella base imponibile per tutte le imposte salariali applicabili.

3. Condizioni di concessione e documentazione necessaria

Affinché tali benefici siano deducibili ed esenti da imposte, il datore di lavoro deve rispettare le seguenti condizioni:

Previsione negli atti interni

La concessione dei regali deve essere prevista nel Contratto Collettivo di Lavoro, nel Regolamento Interno o in altre politiche aziendali. In assenza di tali previsioni, le somme possono essere considerate benefici salariali e saranno interamente soggette a tassazione, anche se rientrano nel limite di 300 lei.

Occasione della concessione

Le agevolazioni fiscali si applicano esclusivamente in occasione di festività espressamente previste dal Codice Fiscale, come Natale, Pasqua, 1° giugno (per i bambini) e 8 marzo (per le dipendenti donne). La concessione di tali benefici in altri periodi o per altre occasioni (ad esempio compleanni, team building, onomastici, ecc.) non beneficia dello stesso regime fiscale agevolato e comporta la tassazione integrale delle somme concesse.

Documentazione giustificativa

• Elenco nominativo dei dipendenti (e, se del caso, dei figli minorenni) beneficiari dei regali;
• Copie dei certificati di nascita dei figli, per giustificare l’erogazione delle somme destinate a questi ultimi.

4. Buoni regalo vs. regali in denaro o in natura

A seguito delle recenti modifiche legislative, i buoni regalo possono essere concessi esclusivamente ai dipendenti dell’azienda (per campagne promozionali o di marketing rivolte a terzi si applica un regime fiscale distinto). Essi sono soggetti allo stesso limite di 300 lei per persona per evento ai fini dell’esenzione.

Nel caso di regali in natura (beni), è importante notare che la deducibilità può essere limitata. Le spese per regali concessi ai dipendenti rientrano nella categoria delle spese sociali e sono deducibili, ai fini del calcolo dell’imposta sul profitto, nel limite del 5% del totale delle spese salariali. Per questo motivo, molte aziende preferiscono concedere benefici sotto forma di buoni regalo elettronici o trasferimenti diretti sul conto.